Condizioni d'uso

Con decorrenza dal 1-6-2017 è stata introdotta una specifica disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non superi i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa

e locazioni brevi sono dunque quei contratti di locazione stipulati da persone fisiche "private", con una durata massima di 30 giorni, che possono prevedere la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e pulizia o altri servizi "strettamente connessi"  come aria condizionata e wifi come indicato dalla Circolare ministeriale 24/2017

La normativa sulle locazioni brevi non prevede invece ulteriori servizi aggiuntivi, tra cui alcuni sopraindicati la fornitura della colazione, la somministrazione di alimenti e bevande, la messa a disposizione di auto a noleggio, motocicli o biciclette, il servizio di guide turistiche, che, essendo estranei alla finalità abitativa dell'immobile, non possono essere considerati servizi accessori.

L'art. 4 del DL 50/2017 non dispone alcunché a riguardo della forma che deve avere il contratto di locazione breve. Si propende per la soluzione dell'obbligatorietà della forma scritta, dato che il contratto di locazione di breve durata si ricollega al più ampio genere di contratto di locazione, per cui la normativa del codice civile e quella speciale prevedono appunto la forma scritta.

Trova pertanto applicazione il disposto dell'articolo 1, comma 4, della Legge 431/1998 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che prevede la forma scritta per tutti i contratti di locazione, nessuno escluso. Il contratto va prodotto e firmato ( anche digitalmente ) da entrambe le parti , ma non registrato presso l’Agenzia delle entrate se sotto i 30 giorni .

I soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti ad indicare il codice identificativo regionale (in mancanza il codice alfanumerico) in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dell'immobile.

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